Ieri sera mentre tornavo a casa in autobus sentivo un giovincello studente di giurisprudenza presso un celebre ateneo predicare sul perchè i giudici “si sono inventati il concorso esterno in associazione mafiosa“, sciovinando all’incauto ascoltatore massime di giustizia, di equit, di analogia legis ed esigenze di tutela…
Chi avesse già letto il mio blog, avrà già visto lì le mie argomentazioni contro la bislacca idea di un “reato di pura creazione giurisprudenziale”, come sostiene Berlusconi ed i suoi adepti.
Tuttavia, voglio qui riproporre quello stesso ragionamento, in base a quella massima dell’avvocato Denzel Washington nel film “Philadelphia“: “me la spieghi come se avessi cinque anni“.
Allora, per tutti coloro che si ostinano a credere che i giudici si siano “inventati” il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, lo spiego come se avessimo cinque anni.
Tanto per cominciare, una precisazione: i giudici con il “concorso esterno” non hanno creato un ‘reato’(ovvero, un illecito penale, una fattispecie sanzionata dalla legge), bensì una forma di partecipazione nel reato. Un concorso di persone.
Ma cosa intendiamo con questa “creazione” dei giudici? (che creazione, come vedremo, non è).
Pensiamolo in un esempio immaginario in un altro mondo: diciamo che il legislatore emani un codice penale nella quale si sanzioni come reato “ogni sport”.
“Ogni sport” sarebbe troppo generico e violerebbe il principio di tassatività, quindi il bravo legislatore decide di precisare un pò le fattispecie. Immaginiamo per semplicità che preveda solo fattispecie dolose (intenzionali).
Siccome il rugby gli piace e gli stanno simpatici i rugbysti, lo “depenalizza”. Però, ad esempio, detesta il calcio, la pallavolo, lo scii ed il pattinaggio. Più di tutti odia il calcio, per il quale prevede una pena da 5 a 15 anni.
La pallavolo tuttosommato gli sta meno antipatica e la sanziona solo da 2 a 5 anni.
Scii pattinaggio li sanziona da 3 a 7 anni.
Tutti capiamo che per fare dello scii, lo poso fare da solo. Ma per giocare a calcio o pallavolo ho bisogno di altri, ho bisogno del “concorso” di altre persone. I primi li diremo quindi a “concorso eventuale“, i secondi a “concorso necessario“: non potendo giocare a calcio da solo, se non ci sono altri che giocano con me, non commetto il reato.
Ora mettiamo che Tizio sia preso a scendere da una montagna con gli scii ai piedi… condannato a 4 anni.
Mettiamo però che il legislatore non voglia neanche che qualcuno possa aiutare gli altri a commettere simili reati, quindi prevede che chiunque contribuisca in qualche modo alla commissione di un reato, è punito con la stessa pena.
Quindi, se becchiamo Caio a passare la sciolina sugli scii di Tizio, anche Caio si beccherà 4 anni. Ecco un concorso eventuale in reato unipersonale: solo Tizio sciava e commetteva il fatto punito, ma Caio lo aiutava.
Ovviamente, se la nostra polizia becca i sei giocatori di una squadra di pallavolo, i giudici li dovranno condannare.
Ma se oltre ai giocatori la polizia trovasse anche Mevio che li allena, spiega loro le tattiche di gioco, distribuisce bevande…. oppure Sempronio che salito su una scaletta detti i tempi fra sei+ sei giocatori, decida i punti ed i falli anche Mevio e Sempronio dovranno essere condannati. Ovvero, avremo un concorso eventuale in un reato plurisoggetti (ovvero, concorso eventuale in concorso necessario).
In inglese lo diremo “aiding and abetting“: aiutare od incitare chi commette un crimine.
Ma il calcio, come la mafia, è leggermente diverso in questo nostro mondo immaginario.
Qui, per giocare a calcio, bisogna essere necessariamente (generalmente) parte di un’ “Associazione calcistica”, altrimenti gli altri affiliati, gli altri calciatori si incazzano…. Quindi, chiunque voglia giocare a calcio, si dovrà affiliare ad un’associazione: “Usura S.C.”, “Pizzo F.C.”, “Protezione U.S.” etc. etc. E che tutte queste associazioni abbiamo di fondo uno scopo, condiviso dai loro membri; nel nostro caso: vincere il campionato!
Capite bene, però, che fondamentalmente, il principio è lo stesso con o senza questa forma di associazione: più persone si mettono insieme, occasionalmente (nella pallavolo) od in pianta stabile e con uno scopo determinato (nel calcio), per commettere uno o più reati.
Per giocare a pallavolo, ci si può anche solo incontrare al parco. Per giocare a calcio bisogna essere aderenti ad un’associazione.
Per giocare.
Ma le associazioni non hanno nulla in contrario a che altri, non associati, non calciatori, contribuiscano alle proprie partite ed al proprio campionato: non giocano, ma possono dare una mano. Possono tagliare l’erba del campo, pulire gli spogliatoi, arbitrare ed allenare.
Così, anche nel caso del calcio, se la polizia becca due squadre che giocano ed un pirla che arbitra, arresterà tutti i giocatori e anche l’arbitro. Così l’arbitro, anche se non dovesse risultare iscritto a nessuna “Associazione calcistica”, dovrà essere condannato per aver contribuito alla partita, al gioco.
Vediamo, brevemente, come funzionano le cose nel nostro -vero- diritto penale.
Il furto, ad esempio, è un reato unipersonale a concorso eventuale: Tizio può rubarmi il portafoglio da solo.
La corruzione, a contrario, è un reato a concorso necessario: corrotto e corruttore. Tizio e Caio si mettono d’accordo che Caio, dietro pagamento di Tizio, trucchi un appalto. Senza sia Tizio che Caio (senza il loro contributi e, quindi, il loro accordo) non c’è corruzione.
Così l’associazione di tipo mafioso: Tizio, Caio, Sempronio e Mevio fondano una “cosca”. Un’associazione in pianta stabile per commettere certi reati.
Ma il nostro codice penale prevede altresì, all’art. 110, che più persone possano contribuire allo stesso reato. Concorrere.
Così, Tizio può rubarmi il portafoglio da solo. Ma Caio può fare il palo.
Tizio e Caio possono accordarsi per la corruzione di quest’ultimo, ma Sempronio può dare i soldi necessari a Tizio e Mevio può aiutare Caio a truccare l’appalto.
In tutti questi casi, anche coloro che svolgono un’azione collaterale e non essenziale per integrare il reato saranno puniti: possiamo toglierli di mezzo e l’azione resterebbe invariata, ma il loro apporto va comunque sanzionato.
Lo stesso non vale per l’associazione di tipo mafioso?
E perchè mai? Se Tizio, Caio, Sempronio e Mevio affiliati alla cosca “tal dei tali” vengono a riuscuotere il pizzo da me mese dopo mese ed un pirla qualsiasi prima per caso gli fa un fischio mentre passa la polizia; poi una seconda volta si ferma proprio ad aspettare e controllare; una terza gli fa un cenno; una quarta passeggia ed una quinta si becca 10 euro per non averli fatti arrestare…. bhè, anche lui avrà contribuito agli scopi dell’associazione mafiosa.
I giudici hanno “inventato” o “creato” qualcosa che non c’era, che non esisteva? Giudicate voi.
Per quel che mi riguarda, si tratta di una logica applicazione di principi e norme generali. Se si prevede, come fa il nostro art. 110 cp che ogni forma di aiuto in un reato sia punita, non si vede perchè escludere da questa il reato specifico di cui all’art. 416 bis del codice.
Diverso sarebbe se fossero “tipizzate”, specificate e dettagliatamente elencate le forme di concorso (“palo”, “basista” ect. etc) come avviene in alcuni ordinamenti.
Certo, essendo l’art. 416 bis un “reato associativo” non basterà il mero aiuto esterno all’associazione -che estenderebbe troppo l’area del concorso- ma dovrà essere ben focalizzato in aiuto concreto e stabile a raggiungerne gli scopi.
La prossima volta che qualcuno vi parla di “invezione dei giudici”, ricordatevi del calcio…
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